La Pianese, attraverso il suo Direttore Generale, Renato Vagaggini, ha presentato ricorso per “Errore Tecnico”, per un episodio avvenuto nel primo tempo della sfida contro il Cannara. Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo:
GARE DEL 1/11/2020
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CANNARA – PIANESE S.R.L.S.S.D.
Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla U.S. PIANESE S.R.L.S.S.D. e con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la conseguente ripetizione, poiché l’Arbitro sarebbe incorso in errore tecnico, avendo comminato un provvedimento di espulsione ai danni del proprio calciatore n. 10, ZINI ANDREA, nonostante il relativo fallo – l’aver colpito con un pugno alla schiena un calciatore avversario – fosse stato commesso dal diverso calciatore del proprio sodalizio, vale a dire il n. 8, GHINI NICOLA;
– rilevato che già all’atto di deposito del preannuncio la reclamante allegava, a riprova delle proprie affermazioni, un link al filmato della partita, la cui trasmissione era debitamente autorizzata e che ai sensi dell’art. 61, comma 2, CGS, codesto giudice sportivo ha piena facoltà di utilizzare quale mezzo di prova volto a dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale espulso soggetto diverso dall’autore dell’infrazione;
– rilevato che, peraltro, anche il direttore di gara, ha inoltrato un supplemento di rapporto con il quale afferma che il fallo da lui sanzionato con provvedimento disciplinare di espulsione a carico del calciatore n. 10 della U.S. PIANESE S.R.L.S.S.D., ZINI ANDREA, è stato in realtà commesso dal calciatore n. 8, GHINI NICOLA, del medesimo sodalizio;
– rilevato che con proprio C.U. 46 del 4 novembre 2020, codesto giudice sportivo ha irrogato la sanzione di “squalifica per tre gare effettive” a carico del calciatore GHINI NICOLA della U.S. PIANESE S.R.L.S.S.D. “per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con un pungo alla schiena (RAA)”
– considerato che nella fattispecie di cui è causa si è concretizzato uno scambio di persona che non ha influito sul regolare svolgimento della gara ovvero ai fini dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo, nè si è riflesso sul provvedimento sanzionatorio irrogato da codesto giudice che, attraverso l’esame dei mezzi di prova a sua disposizione, sono stati correttamente rivolti a carico dell’autore materiale della condotta illecita,. P.Q.M.
Dispone:
– respingere il reclamo;
– di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0;
– di addebitare il contributo reclamo sul conto della U.S. PIANESE S.R.L.S.S.D.