Di seguito un estratto del Giudice Sportivo, sulla gara Biancavilla – Licata:
CALCIO BIANCAVILLA 1990 – LICATA CALCIO
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. LICATA CALCIO con il quale si richiede che venga inflitta alla A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA 1990 la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto il calciatore GRAZIANO GIACOMO, schierato con il n. 37 dalla A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA 1990, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato con la predetta società sportiva.
– letta la dichiarazione del 14 ottobre 2020 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che “il calciatore GRAZIANO GIACOMO, nato il 16/03/1999, risulta essere tesserato per la A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA 1990 dal 9 ottobre 2020”.
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. LICATA CALCIO.
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