il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche il ricorso della società A.C. Gozzano Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e contro la Lega Italiana Calcio Professionistico per l’annullamento, poiché illegittimo, nullo, illecito, viziato da eccesso di potere ed abnormità, nonché caratterizzato da violazione di legge per inosservanza dei principi di imparzialità, trasparenza, democraticità, equità, uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, affidamento e del merito sportivo, previa istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia esecutiva, della decisione del Consiglio Federale della FIGC, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 209/A dell’8 giugno 2020, in ordine alle “ Modalità di prosecuzione e di conclusione del Campionato di Lega Pro nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020” e di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, annesso, connesso, collegato e conseguente.
La ricorrente A.G. Gozzano Calcio S.r.l. chiede al Collegio di Garanzia:
– in via cautelare, anche mediante provvedimento presidenziale, di sospendere l’esecuzione dell’efficacia del provvedimento impugnato ed in particolare disponendo la sospensione cautelare della disputa delle partite di play out, sussistendo la lesione di un diritto ed un manifesto danno irreparabile;
– nel merito, di accogliere il presente ricorso, dichiarando nullo, illegittimo, illecito, invalido il provvedimento impugnato e, per l’effetto, di annullare la decisione del Consiglio Federale di cui al C.U. n. 209/A dell’8 giugno 2020, nella parte in cui dichiara la retrocessione diretta della società A.C. Gozzano Calcio S.r.l., e comunque stabilisce i criteri adottati per stabilire le squadre ultime in classifica o che in ogni caso retrocederanno in Serie D, direttamente o all’esito dei play out. E, conseguentemente, di ammettere la ricorrente alla fase dei play out per tutti i motivi esposti nel ricorso.