Pomeriggio di notevole soddisfazione per l’Audace Cerignola, che si è visto accogliere il ricorso inoltrato a seguito della gara pareggiata a Taranto per 2-2 lo scorso 15 Dicembre, nel match valido per la 16ª Giornata di Campionato nel Girone H.
Il Giudice Sportivo, appurata l’irregolarità della posizione del difensore rossoblù Jevrem Kosnic, che prese parte alla gara pur non essendo ancora regolarmente tesserato per lo stesso sodalizio jonico, ha inteso comminare lo 0-3 a tavolino in sfavore del Taranto, che perde così un punto in classifica, scendendo da 32 a 31, gli stessi punti del Città di Fasano.
Sale invece a quota 36 l’Audace Cerignola, riducendo a cinque le lunghezze che in questo momento separano gli ofantini dalla capolista Bitonto (41).
Di seguito, l’apposito Comunicato Ufficiale integrale, emesso poc’anzi dalla LND.
“Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone, con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari, nella seduta del 15 gennaio 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 15/12/2019 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
TARANTO F.C. 1927 S.R.L. – AUDACE CERIGNOLA A.R.L.
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SSD AUDACE CERIGNOLA ARL con il quale si richiede che venga inflitta al TARANTO FC 1927 SRL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, C.G.S.
Secondo la ricostruzione della Società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto:
a) il calciatore KOSNIC JEVREM del TARANTO FC 1927 SRL, subentrato al 34′ del Primo Tempo con il n. 14, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non regolarmente tesserato presso il sodalizio, ai sensi dell’art. 40 quater delle N.O.I.F.;
– lette le controdeduzioni depositate dal TARANTO FC 1927 SRL in cui si afferma che, trattandosi di un trasferimento infra-annuale relativo a calciatore straniero extra-comunitario, “non sussiste alcun obbligo di ottenere l’autorizzazione federale prima dell’impiego”;
– rilevato come l’art. 40 quater delle N.O.I.F. è inequivoco nell’affermare che per i calciatori stranieri extra-comunitari “il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della FIGC” mentre “a partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate” e, in tal caso “il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate”, senza operare alcuna distinzione per i tesseramenti avvenuti a stagione sportiva in corso.
– letta la dichiarazione dell’8 gennaio 2020 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore KOSNIC JEVREM è regolarmente tesserato per il TARANTO FC 1927 SRL, solo dal 16 dicembre 2019.
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere al TARANTO FC 1927 SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare il contributo di reclamo”.