La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi a Roma il 30 Luglio 2020 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:
1) RICORSO DEL CALCIATORE Carmelo GUARNERA/A.S.D.BIANCAVILLA CALCIO 1990
Con reclamo datato 4/06/2020 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Carmelo GUARNERA, chiedeva la condanna della Società A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA, al pagamento della somma di €.3.500,00,quale compenso residuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2019/20. Si rileva d’ufficio preliminarmente, che, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, risulta privo dell’attestazione del pagamento, della prevista tassa reclamo di €.100,00, giusto quanto previsto dall’art.25 Bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig.Carmelo GUARNERA nei confronti della Società A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990.
2) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco Pietro MARONE/A.S.D.PORTICI 1906
Con reclamo datato 6/03/2020 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata, e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici, il sig.Francesco Pietro MARONE chiedeva la condanna della Società S.S.D.PORTICI 1906 A.r.l. al pagamento della somma di €.758,30, quale compenso residuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2019/20. Si rileva preliminarmente, che in data 24/07/2020, il legale rappresentante del calciatore, facevapervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste da parte della Società P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
3) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo GERBAUDO/U.S.AVELLINO 1912 S.r.l.
Con reclamo datato 26/05/2020 inoltrato tramite PEC alla Commissione Accordi Economici ed alla Società, il sig. Matteo GERBAUDO, chiedeva la condanna della Società U.S.AVELLINO 1912 S.r.l.al pagamento della somma di €.2.750,00 quale compenso residuo previsto nell’Accordo Economico
sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19. Si rileva preliminarmente, che in data 15/07/2020, il legale rappresentante del calciatore, faceva
pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste da parte della Società P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
4) RICORSO DEL CALCIATORE Orazio PANNITTERI/A.C.LOCRI 1909
Con reclamo datato 25/06/2020 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata, e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici, il sig.Orazio PANNIETTERI chiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.800,00, quale compenso residuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19. Si rileva preliminarmente, che in data 10/07/2020, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste da parte della Società P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
5) RICORSO DEL CALCIATORE Placido INDELICATO/A.C.LOCRI 1909
Con reclamo datato 25/06/2020 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata, e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici, il sig.Placido INDELICATO chiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.800,00, quale compenso residuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19. Si rileva preliminarmente, che in data 10/07/2020, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste da parte della Società P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
5) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VACCARO/A.S.D.TEAM ALTAMURA
Con reclamo datato 17/06/2020 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata, ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Francesco VACCARO, chiedeva la condanna della Società A.S.D.TEAM ALTAMURA al pagamento della somma di €.1.500,00, quale compenso residuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19. Si rileva preliminarmente, che in data 14/07/2020, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste da parte della Società
P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
7) RICORSO DEL CALCIATORE Claudio CAFIERO/SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO
Con reclamo datato 17/06/2020 inoltrato tramite PEC,alla società controinteressata, ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Claudio CAFIERO, chiedeva la condanna della Società SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO al pagamento della somma di €.6.033,41, quale compenso residuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2019/20. Si rileva preliminarmente, che in data 8/07/2020, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste da parte della Società P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
8) RICORSO DEL CALCIATORE Manuele MAIONE/A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D.AVC VOGHERESE 1919
Con reclamo datato 5/06/2020 inoltrato tramite PEC alla società controinteressata e alla Commissione Accordi Economici, il sig.Manuele MAIONE, chiedeva la condanna della Società A.S.D.OLTREPO’ VOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE,al pagamento della somma di €.2.000,00, quale compenso residuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25 bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLTREPO’ VOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE al pagamento in favore del sig. Manuele MAIONE della somma di €.2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
9) RICORSO DEL SIG.Alfio Antonino FINOCCHIARO/A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990
(Collab.Gest.Sport.) Con reclamo datato 7/06/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990 il sig. Alfio Antonino FINOCCHIARO (Collab.Gest.Sport.) chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della
somma di €.5.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20 relativamente al periodo Gennaio 2020/Giugno 2020. La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990 al pagamento in favore del sig. Alfio Antonino FINOCCHIARO della somma di €.5.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
10) RICORSO DEL CALCIATORE Orazio Alessio ASERO/A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990
Con reclamo datato 22/06/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990 il sig.Orazio alessio ASERO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.800,00, a titolo di residuo del
compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20 La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990 al pagamento in favore del sig. Orazio Alessio ASERO della somma di €.1.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
11) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe PRIVITERA/A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990
Con reclamo datato 23/06/2020, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990 il sig.Giuseppe PRIVITERA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.000,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20 La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CALCIO BIANCAVILLA 1990 al pagamento in favore del sig. Giuseppe PRIVITERA della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
12) RICORSO DEL CALCIATORE Christian NOTARISTEFANO/SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920
Con reclamo datato 22/06/2020 inoltrato tramite PEC,alla società controinteressata, ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Christian NOTARISTEFANO, chiedeva la condanna della Società SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920, al pagamento della somma di €.1.516,12 quale compenso residuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2019/20. Si rileva preliminarmente, che in data 31/07/2020, i legali rappresentanti delle parti, facevano pervenire tramite PEC una dichiarazione di avvenuto pagamento delle spettanze richieste da parte della Società e rinuncia agli atti da parte del ricorrente P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.