Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 27 Gennaio 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
AMMENDA
Euro 3.000,00 e una gara a porte chiuse L AQUILA 1927 SSDARL
Per avere propri sostenitori introdotto materiale pirotecnico che veniva utilizzato nel settore loro riservato (4 fumogeni) e lanciato sul terreno di gioco. (1 fumogeno). Inoltre, al termine della gara, 50 dei medesimi prendevano parte ad una rissa in cui sferravano calci, pugni e colpi inferti con oggetti atti ad offendere (cinture aste di plastica). Inoltre, alcuni sostenitori (2) accedevano con la forza all’area degli spogliatoi spintonando e rivolgendo espressioni offensive all’indirizzo dei tesserati della squadra avversaria, creando una situazione di tensione che rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. (R CdC)
Euro 2.800,00 e DIFFIDA SAMBENEDETTESE SSDARL
Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (7 fumogeni e 2 petardi) nel settore loro riservato. Inoltre, al termine della gara, i medesimi davano inizio ad una rissa cui prendevano parte in non meno di 50 sferrando calci, pugni e colpi inferti con oggetti atti ad offendere (cinture, aste di plastica). Infine, persona non identificata, indebitamente presente nell’area degli spogliatoi, rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo di una persona riconducibile alla società avversaria. (R CdC)
Euro 2.000,00 PIACENZA CALCIO1919SSDARL
Per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato della birra che attingeva un A.A. alla schiena. I medesimi, in più occasioni rivolgevano espressioni offensive e minacciose all’indirizzo dell’A.A. e, nella circostanza, gli lanciavano decine di gomme di masticare, alcune delle quali lo colpivano alla nuca. ( R A – R AA )
Euro 1.500,00 TERRACINA 1925
Per avere introdotto e utilizzato materiale pirotecnico nel settore loro riservato ed in particolare 3 petardi e 13 fumogeni. ( RCDC )
Euro 900,00 LIVORNO 1915 S.S.D.R.L.
Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico, ed in particolare 1 petardo che cadeva nel recinto di gioco e 7 fumogeni nel settore loro riservato. ( R CdC )
Euro 900,00 U.S. ANGRI 1927
Per avere, propri sostenitori, nel corso del secondo tempo e fino al termine della gara, rivolto espressioni offensive all’indirizzo della panchina della società avversaria. Al termine della gara persona non autorizzata nè identificata ma chiaramente riconducibile alla società entrava indebitamente nello spogliatoio della società avversaria e al rifiuto da parte di un giocatore di consegnargli la maglietta, si posizionava nella zona antistante gli spogliatoi e non veniva allontanato nonostante l’invito esplicito rivolto dall’Arbitro al dirigente della società. ( R CdC)
Euro 600,00 GROSSETO 1912 S.S.AR.L.
Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato 3 petardi nel recinto di gioco. ( R CdC )
Euro 100,00 ENNA CALCIO S.C.S.D.
Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato 1 fumogeno del settore loro riservato.
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Fonte: LND.IT