Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 2 Dicembre 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
PREANNUNCIO DI RECLAMO
BRINDISI FOOTBALL CLUB – NOCERINA CALCIO 1910
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società SSDSRLNOCERINA CALCIO 1910 ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE EFFETTIVE – CAMPO NEUTRO – PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 4000,00:
FOLGORE CARATESE A.S.D.
Per avere persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società rivolto espressioni offensive ed implicanti discriminazione per motivi di razza nei confronti del Direttore di gara. Inoltre, propri dirigenti tolleravano ripetuti atteggiamenti intimidatori nei confronti degli ufficiali di gara ed insieme ad altre persone prendevano parte ad una violenta rissa nel corso della quale venivano sferrati calci e pugni all’indirizzo di tesserati avversari. Inoltre, propri sostenitori rivolgevano grida e espressioni implicanti discriminazione razziale all’indirizzo di un calciatore avversario. Infine, per mancanza di acqua calda, volontariamente tolta, dallo spogliatoio arbitrale
DIRIGENTI
INIBIZIONE FINO AL 30/6/2026 E DIVIETO DI ACCEDERE AGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI O GARE CALCISTICHE, ANCHE AMICHEVOLI, IN AMBITO FIGC FINO AL 30/06/2025
CRISCITIELLO MICHELE (FOLGORE CARATESE A.S.D.)
Per avere:
– al termine del primo tempo, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco rivolgendo al Direttore di gara espressione offensiva ed implicante denigrazione e discriminazione per motivi di razza. Il medesimo inseguiva l’ufficiale di gara fino all’ingresso nello spogliatoio arbitrale cercando di farlo cadere e rivolgendogli espressioni e gesti (3 pugni sulla porta) intimidatori;
– nel corso del secondo tempo, reiterato a più riprese le espressioni implicanti discriminazione razziale nei confronti dell’arbitro e di due calciatori avversari;
– al termine della gara, attinto con sputi alcuni calciatori avversari mentre abbandonavano il terreno di gioco ed in seguito rivolto espressioni offensive e discriminatorie nei confronti dei medesimi calciatori, innescando una violenta rissa tra i tesserati delle due società durante la quale il medesimo rivolgeva gesto intimidatorio all’indirizzo del Direttore di gara. Si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine.
Infine, reiterava ulteriormente la condotta minacciosa, offensiva e discriminatoria nei confronti dell’arbitro per di più millantando indebite influenze e corruttela degli organi di giustizia sportiva.
Sanzione così determinata anche in ragione della pervicace e manifesta violazione dei principi fondamentali dello Statuto FIGC come determinati ai sensi dell’art.2.
Gara GELBISON – ATLETICO URI
Il Giudice sportivo:
GARE DEL 6/10/2024
– vista la relazione conclusiva trasmessa dalla Procura FIGC avente ad oggetto gli accertamenti svolti in relazione alla gara Gelbison- Atletico Uri e la presunta aggressione subìta da un tesserato dell’Atletico Uri al termine del primo tempo;
– risultando accertato che Antonio Monzo, magazziniere tesserato per la S.S.D. Gelbison a.r.l., al termine del primo tempo della gara in epigrafe, colpiva con un violento pugno al volto il calciatore Mattia Piacente, della società US Atletico Uri, procurandogli lesioni personali giudicate guaribili con giorni 5 di prognosi.
PQM
delibera di comminare alla S.S.D. Gelbison a.r.l., l’ammenda di euro 2.500 e diffida, per avere, persona chiaramente riconducibile alla società, al termine del primo tempo della gara, colpito con un violento pugno al volto un calciatore della società ospitata, procurando al medesimo una lesione nella parte interna del labbro superiore.
Fonte: LND.it