Con un comunicato del Giudice Sportivo, pubblicato nella giornata di oggi, è stato respinto il ricorso del Licata, relativamente alla gara con il Siracusa. Mentre resta ancora sospesa la pena inflitta alla squadra siciliana:
“LICATA CALCIO – SIRACUSA CALCIO 1924
Il Giudice Sportivo,
-esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD LICATA CALCO con il quale si deduce l’irregolare
svolgimento della gara in epigrafe, con conseguente richiesta di applicazione della sanzione della perdita della gara ex art. 10, co. 1,
CGS, in ragione delle condotte illecite ed antisportive perpetrate da “un gruppo di sostenitori della squadra ospite” e culminate nel
lancio di bombe carta, fumogeni e bottigliette pien d’acqua sul campo di gioco, una della quali “colpiva alla testa” il calciatore del Licata
Calcio, Matteo Lanza, il quale veniva sostituito nel corso dell’intervallo e trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dove gli veniva
refertato “trauma cranica” con diagnosi di 7 giorni;
-lette le controdeduzioni fatte pervenire dal SIRACUSA CALCIO 1924 SSD ARL, con le quali si chiede il rigetto del reclamo, in quanto
illegittimo ed infondato, e se ne evidenzia la strumentalità, atteso che da esso emerge un quadro lacunoso e non del tutto coerente
con lo stato dell’arte, nella misura in cui Codesto Giudice Sportivo ha già sanzionato le condotte oggetto di reclamo ai sensi dell’art.
10, co. 2 del CGS e che tale decisione è stata impugnata dal sodalizio resistente innanzi alla Corte Sportiva d’Appello nazionale, terza
sezione, la quale ha disposto con ordinanza la trasmissione degli atti alla procura federale per ulteriori accertamenti istruttori.
– ribadito come la ricostruzione offerta dal referto arbitrale e dagli atti ufficiali di gara è coerente nel ricondurre gli atti illeciti ed
antisportivi, incluso il lancio che colpiva un calciatore del Licata accasciatosi al suolo, alla responsabilità dei sostenitori del Siracusa,
ragion per cui codesto Giudice sportivo ha già sanzionato le medesime condotte con CU 105 del 12 marzo 2024,
– rilevato l’insondabilità della tesi che tenta di far discendere dall’infortunio occorso al calciatore Lanza – in quanto diretta conseguenza
del lancio della bottiglia ad opera dei sostenitori – “l’impossibilità di assicurare la regolare effettuazione della gara” ovvero, per tale via,
pervenire ad una dichiarazione di “irregolare svolgimento della gara”, anche in ragione dell’espresso tenore dell’art. 10, comma 2 CGS,
ai sensi del quale “Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad
accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale
atletico di una o di entrambe le società.”;
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
GIRONE I – 13 Giornata – R
AKRAGAS 2018 SRL – NUOVA IGEA VIRTUS 3 – 0
CANICATTI – LOCRI 1909 3 – 0
CASTROVILLARI CALCIO – CITTA DI ACIREALE 1946 0 – 1
CITTA DI S.AGATA – SIRACUSA CALCIO 1924 1 – 1
GIOIESE 1918 – PORTICI FBC SSDARL 2 – 3
(1) POL AFRAGOLESE 1944 – SANCATALDESE CALCIO 2 – 1
RAGUSA CALCIO – SAN LUCA 3 – 2
VIBONESE CALCIO S.R.L. – LA FENICE AMARANTO A.S.D. 1 – 0
(1) – disputata il 23/03/2024
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2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: ASD LICATA CALCO – SIRACUSA CALCIO 1924 SSD
ARL 0 – 5;
3) di addebitare sul conto della ASD LICATA CALCO la tassa di reclamo”
Fonte: LND.it