La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 29 Marzo 2023, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni
1) RICORSO DEL CALCIATORE Davide VIOLA/ALCIONE MILANO SSD ARL
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Alcione Milano SSD ARL al pagamento in favore del sig. Viola Davide della somma di € 3.065,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Ordina alla Alcione Milano SSD ARL di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
2) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia DE RIGO/A.S.D.SONA CALCIO
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.S.D. Sona Calcio, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Matteo De Rigo della somma di Euro € 4.289,60 (quattromiladuecentottantanove/60), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’dentità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
7) RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio COSENTINO/A.C.LEGNANO SSD ARL
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in assenza di controdeduzioni, per le causali di
cui in motivazione:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la AC Legnano SSD ARL a riconoscere al Sig. Maurizio
Cosentino, come in epigrafe individuato, la somma di 3.339,72 euro
(tremilatrecentotrentanove/72) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
- ordina alla AC Legnano SSD ARL di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della
presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F
9) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo GROSSI/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Lorenzo Grossi della somma di Euro 3.000,00 (tremila/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
11)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo LANGELLA/S.S.NOLA 1925 ASD
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la SS NOLA 1929 ASD, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. LANGELLA MATTEO di euro 3.500,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. Ordina alla società SS NOLA 1929 ASD di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.13) RICORSO DEL CALCIATORE Daniele FRABOTTA/U.S.GROSSETO 1912 SS ARL
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.