Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della ASD Corigliano Calabro contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la ASD Roccella, per l’impugnazione, in parte qua, della decisione della Corte Federale di Appello c/o FIGC, completa di motivazioni, assunta con C.U. n. 008/2020-2021 Registro Decisioni e n. 186-187/2019-2020 Registro Reclami del 10 settembre 2020 (dispositivo n. 002/CFA 2020/2021 del 3 settembre 2020 – reg. reclami 186-187/CFA 2019/2020), con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale c/o FIGC, emessa con C.U. n. 183/TFN – SD 2019/2020 del 12 agosto 2020, che aveva inflitto all’ASD Roccella la penalizzazione di 1 punto in classifica nel campionato di Serie D – Girone I, stagione sportiva 2019/2020 (con conseguente retrocessione del predetto club in Eccellenza 2020/2021), è stato accolto il reclamo dell’odierna società intimata, con annullamento delle relative sanzioni e ripristino, pertanto, della classifica finale del Campionato di Serie D – Girone I 2019/2020, così sancendo la salvezza dell’ASD Roccella e la retrocessione dell’ASD Corigliano Calabro; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e successivo, ivi inclusi il C.U. FIGC – LND n. 16 del 4 settembre 2020 e il C.U. FIGC-LND n. 20 del 16 settembre 2020.
La vicenda trae origine dal deferimento n. 1111/12 pf20-21/GC/GT/ag del 21 luglio 2020, promosso dalla Procura Federale della FIGC, a carico, tra gli altri, della ASD Roccella, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante in merito alla mancata corresponsione all’allenatore, sig. Domenico Giampà, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale LND con il lodo pubblicato con C.U. n. 6 del 12 dicembre 2019.
La ricorrente, ASD Corigliano Calabro, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:
– in via cautelare: di sospendere ex art. 57, comma 2, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva, inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza in contraddittorio tra le parti, la decisione impugnata del 10 settembre 2020, nonché ogni atto presupposto, derivante e consequenziale, ivi inclusi il CU FIGC-LND n. 16 del 4 settembre 2020 e il n. 20 del 16 settembre 2020, relativo all’organizzazione del Campionato di Serie D, Girone I, s.s. 2020/2021, anche limitatamente alle gare dell’ASD Roccella, e di Eccellenza Calabria, compresa la Coppa Italia Dilettanti, s.s. 2020/2021, anche limitatamente all’ASD Corigliano, sino all’esito del presente giudizio;- sempre in via cautelare: in ogni caso, di disporre l’abbreviazione di tutti i termini del presente giudizio ex art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva;
– in via principale, nel merito: di annullare/revocare in parte qua la decisione impugnata del 10 settembre 2020, con cui è stata annullata la sanzione della penalizzazione dell’ASD Roccella di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2019/2020, nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi il CU FIGC- LND n. 16 del 4 settembre 2020 e il n. 20 del 16 settembre 2020 e, in riforma della stessa, ai sensi dell’art. 62.1 del Codice della Giustizia del CONI, di condannare, con conferma della statuizione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 183/TFN-SD 2019/2020 del 12 agosto 2020, l’ASD Roccella alla penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2019/2020;
– in via subordinata, nel merito: di annullare/revocare in parte qua la decisione impugnata della Corte Federale di Appello c/o FIGC del 10 settembre 2020, con cui è stata annullata la sanzione della penalizzazione dell’ASD Roccella di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2019/2020, nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi il C.U. Lega Nazionale Dilettanti n. 16 del 4 settembre 2020 e il n. 20 del 16 settembre 2020, e, per l’effetto, previa enunciazione del principio di diritto, di disporre il rinvio all’Organo di giustizia competente.