Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 22 Aprile 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano
SOCIETA’
AMMENDA
Euro 900,00 CITTA DI ISERNIA S.LEUCIO
Per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società fatto indebito ingresso sul terreno di gioco scavalcando la recinzione ed essere rientrato nell’area degli spogliatoi. ( R CdC )
Euro 800,00 ATLETICO URI
Per avere propri tesserati preso parte ad un principio di rissa.
Euro 800,00 ISCHIA CALCIO ARL
Per avere propri dirigenti e calciatori preso parte ad una rissa.
Euro 800,00 PAGANESE CALCIO1926SSDARL
Per avere propri tesserati preso parte ad un principio di rissa.
Euro 800,00 TAURUS ACERRANA 1926
Per avere propri dirigenti e calciatori preso parte ad una rissa.
Euro 700,00 CHIEVOVERONA A.C.
Per aver introdotto e utilizzato materiale pirotecnico, ed in particolare 7 fumogeni nel settore loro riservato.
Euro 600,00 DOLOMITI BELLUNESI A R.L.
Per avere propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni rivolto cori dal contenuto offensivo all’indirizzo del Direttore di gara e dei giocatori della società avversaria. (RCdC)
Euro 600,00 FIDELIS ANDRIA 2018SRLSSD
Per avere propri sostenitori lanciato nel terreno di gioco un oggetto (una rondella) che colpiva un dirigente avversario sul dorso.
Euro 600,00 MESTRE SSDARL
Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico nel settore loro riservato (2 fumogeni) e sul terreno di gioco ( 1 bomba carta ) ( R A – R AA – R CdC )
Euro 500,00 RECANATESE SSD A RL
Per avere propri raccattapalle ritardato volontariamente la ripresa del gioco durante gli ultimi 10 minuti del secondo tempo.
Euro 500,00 UNITED RICCIONE SRL
Per inosservanza dell’obbligo di presenza del medico in panchina.
Euro 400,00 CASARANO CALCIO S.R.L.
Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (4 fumogeni) nel settore loro riservato. (R CdC)
Euro 200,00 ATLETICO LODIGIANI
Per aver causato ritardo all’inizio della gara.
Euro 200,00 LOCRI 1909 A.S.D.
Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (2 fumogeni) nel settore loro riservato. (R CdC)
Euro 200,00 POGGIBONSI S.R.L.
Per avere propri tesserati danneggiato la porta del bagno nello spogliatoio a loro riservato. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati.
Euro 100,00 IMPERIA CALCIO SRL
Per avere introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 fumogeno) (R CdC)
Clicca qui per leggere il comunicato integrale.
Fonte: LND.IT