Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 3 Marzo 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano
SAN GIULIANO CITY SSDARL – CREMA 1908 S.S.D.AR.L.
Il Giudice Sportivo
– letto il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, AC CREMA 1908 SSD aRL, con il quale si chiede sia inflitta alla F.C. SAN GIULIANO CITY SSD aRL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull’impiego dei calciatori “giovani”;
– rilevato che la F.C. SAN GIULIANO CITY SSD aRL è scesa in campo, con almeno 3 calciatori under, di cui uno nato dal 1o gennaio 2006 (LupanoLuca, n. 8), uno nato dal 1o gennaio 2005 (Hu Yiwang Alessandro, n. 23) e due nati dal 1o gennaio 2004 (Libertazzi Giovanni, n. 1 e Barzaghi Niccolò, n 44), ma nel corso della gara procedeva alla sostituzione di due dei quattro calciatori e più precisamente:
- al 45° del primo tempo, il n. 23 Hu Yiwang Alessandro (classe 2005) con il n. 12 Chiesa Cristiano (classe 2006);
- al 23° del secondo tempo, il n. 8 Lupano Luca (classe 2006) con il n. 20 Rettore Mirko (classe 2004);
– rilevato che la F.C. SAN GIULIANO CITY SSD aRL a seguito della sostituzione effettuata al 23° del secondo tempo non presentava in campo nessun giocatore nato dal 1o gennaio 2005, determinando la violazione dell’obbligo d’impiegare, per l’intera durata della gara, almeno tre calciatori under, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera C) del Dipartimento Interregionale, pubblicato il 1o luglio 2024 per la stagione sportiva 2024/2025.
– letto le memorie ex art. 67 CGS depositate dalla F.C. SAN GIULIANO CITY SSD aRL mediante le quali si evidenzia di aver rimediato alla violazione (pacifica ed incontestata) dopo soli due minuti, avendo al 25° del secondo tempo, sostituito il n. 10 Palesi Luca (classe 1997) con il n. 18 Sartori Gabriel (classe 2005);
– rilevato come la F.C. SAN GIULIANO CITY SSD aRL affermi che tra le due sostituzioni non vi siano stati momenti di gioco effettivo, ma chetale affermazione non è corroborata da alcune evidenze né è stata confermata dal Direttore di gara espressamente interpellato da codesto Giudice sportivo
Delibera:
P.Q.M.
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla F.C. SAN GIULIANO CITY SSD aRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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Fonte: LND.IT