Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 24 Febbraio 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano
CITTADELLA VIS MODENA – ZENITH PRATO Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla CITTADELLA VIS MODENA S.S.D. A R.L. con il quale si richiede che venga inflitta alla ZENITH PRATO S.S.D. a R.L. la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10 comma 6, lett. a) del C.G.S., per avere, secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore TEMPESTINI SAMUELE, presente in distinta con il n. 2 ed effettivamente impiegato dal 30° del secondo tempo fino al termine della gara in oggetto, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi per totale assenza di un regolare rapporto di tesseramento presso la suddetta società;
– lette le memorie ex art. 67, comma 7, C.G.S. inviate dalla ZENITH PRATO con le quali si contestano i fatti descritti dalla società reclamante, si afferma il regolare tesseramento del calciatore TEMPESTINI SAMUELE, intervenuto nella fase iniziale della stagione sportiva 2024-25 e, tuttavia, per non meglio precisate “peculiarità della materia in esame” chiede di sospendere il presente procedimento e di rimettere gli atti alla Sezione Tesseramenti, affinché si pronunci sulla validità del tesseramento di cui è causa;
– visto la dichiarazione del 14 febbraio 2025 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che rispetto al tesseramento del calciatore “TEMPESTINI SAMUELE, la società Zenith Prato: (i) in data 10 dicembre 2024 “ha firmato elettronicamente la pratica, allegando 2 contratti, uno con scadenza 2025, l’altro con scadenza 2026, che il sistema non ha ratificato”; (ii) in ragione del descritto errore, che l’ufficio tesseramenti “ha tempestivamente segnalato”, acquisiva contezza che “il suddetto tesseramento era privo del visto di esecutività”; (iii) solo in data 13 febbraio 2025, vale a dire successivamente alla disputa della gara in epigrafe, “la società ha inviato una PEC con il contratto corretto del calciatore (scadenza 2025)”.
– Visto che la summenzionata dichiarazione del 14 febbraio 2025 inoltrata dall’ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti si conclude affermando perentoriamente che in virtù di quanto precede il calciatore TEMPESTINI SAMUELE “non risulta tesserato per la società Zenith Prato”
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla ZENITH PRATO S.S.D. a R.L. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare il contributo di reclamo
Fonte: LND.IT