COMUNICATO UFFICIALE N. 348/AA
- − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 350 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore BONANNO, Luca SABBADIN e della società LUPARENSE FC SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:
Salvatore BONANNO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società SSD ARL Luparense FC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito al sig. Sabbadin Luca, tesserato dalla società Luparense FC in qualità dirigente accompagnatore in occasione della stagione sportiva 2024-2025, di svolgere le mansioni di preparatore atletico e collaboratore tecnico in favore della predetta società, privo di abilitazione, iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico e tesseramento a tal titolo;
Luca SABBADIN, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società SSD ARL Luparense FC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell’art. 29 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto in occasione della stagione sportiva 2024-2025 ovvero dal 17.7.2024 alla data delle dimissioni del 15.10.2024, le mansioni di preparatore atletico e collaboratore tecnico in favore della predetta società, privo di abilitazione, iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico e tesseramento a tal titolo;
LUPARENSE FC SSD ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte riconducibili al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Sig. Bonanno Salvatore ed al proprio dirigente accompagnatore sig. Sabbadin Luca;
- − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Salvatore BONANNO,
- Sig. Luca SABBADIN,
- Società LUPARENSE FC SSD ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Salvatore
BONANNO;
- − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore BONANNO,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luca SABBADIN,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società LUPARENSE FC SSD ARL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.