Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 17 Febbraio 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA EFFETTIVA – CAMPO NEUTRO, PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA ED AMMENDA € 5000,00:
MANFREDONIA CALCIO 1932
Per avere propri sostenitori, per l’intera durata della gara lanciato numerosi getti d’acqua ( 10 ) e sputi ( 30 ) all’indirizzo di un A.A. che lo colpivano alle spalle, alla nuca, al volto e alla divisa, nonché profferito reiterate espressioni gravemente offensive, triviali e irriguardose all’indirizzo dell’Ufficiale di gara. I medesimi, al termine della gara, lanciavano un petardo che esplodeva a breve distanza dall’A.A. procurandogli bruciore agli occhi e stordimento, mentre alcuni accedevano indebitamente sul terreno di gioco. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica di cui ai CU 53 e 70. ( R A – R AA – R CdC )
AMMENDA
Euro 1.500,00 SANGIOVANNESE 1927
Per avere al 7o del primo tempo, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, indebitamente presente sul terreno di gioco nei pressi della panchina, rivolto espressioni irriguardose nei confronti della Terna. Al termine della gara persona non identificata, qualificatasi come Direttore Sportivo, entrava indebitamente sul terreno di gioco con fare minaccioso e si dirigeva verso il capitano ospite tentando di colpirlo con un pugno al volto, sfiorandolo.
Euro 1.200,00 MESTRE SSDARL
Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (7 fumogeni e 2 bombe carta) nel settore loro riservato.
Euro 1.100,00 PISTOIESE FC
Per avere propri sostenitori introdotto materiale pirotecnico che veniva utilizzato (2 petardi e 2 fumogeni) nel settore loro riservato, nonché lanciato all’interno del recinto ( 2 petardi ) e sul terreno di gioco ( 1 petardo ).
Euro 900,00 PRATO SSDARL
Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( 3 petardi e 2 fumogeni ) nonché danneggiato alcune suppellettili dei servizi igienici dell’impianto sportivo. Si fa obbligo di risarcirei danni se richiesti e documentati.
Euro 700,00 AKRAGAS 2018 SRL
Per avere introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (2 fumogeni) all’interno del settore loro riservato. Inoltre, al termine della gara, alcune persone non identificate, riconducibili alla società ospitante erano presenti senza autorizzazione nella zona antistante gli spogliatoi e assumevano atteggiamento minaccioso ed offensivo nei confronti della terna arbitrale. ( R A – R CdC )
Euro 700,00 CHIEVOVERONA A.C.
Per avere propri sostenitori lanciato alcuni oggetti (lattine bicchieri di plastica vuoti) dal proprio settore all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, senza colpirli.
Euro 500,00 CITTA DI TERAMO1913SRLSSD
Per avere propri sostenitori lanciato un mortaretto acceso nell’area di rigore all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria.
Euro 500,00 GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
Per indebita presenza di alcune persone non presenti in distinta e non identificate sul terreno di gioco e nel tunnel di accesso agli spogliatoi.
Euro 500,00 PAGANESE CALCIO1926SSDARL
Per condotta ostruzionistica, dal 38o del secondo tempo e fino al termine della gara, da parte dei raccattapalle nei confronti dei calciatori della società avversaria.
Euro 200,00 SIRACUSA CALCIO 1924
Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale.
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Fonte: LND.IT