Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 20 Gennaio 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano
SOCIETA’
AMMENDA
Al termine della gara, una persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, apriva un cancello d’ingresso ( in precedenza chiuso con un lucchetto ) sul terreno di gioco. Nella circostanza uno di questi raggiungeva il Direttore di gara e gli rivolgeva espressioni minacciose ed offensive cercando di aggredirlo fisicamente, senza riuscirci grazie all’intervento di un dirigente della società mentre accedevano senza autorizzazione all’area antistante gli spogliatoi dove, al sopraggiungere dell’Arbitro, gli rivolgevano espressioni offensive e minacciose tentando anche di aggredirlo fisicamente, senza riuscirci grazie all’intervento di alcuni dirigenti.
IMOLESE CALCIO 1919 Euro 2.000,00 e chiusura del settore riservato al pubblico locale per una gara effettiva
Per avere propri sostenitori rivolto grida implicanti discriminazioni per ragioni di razza all’indirizzo di un calciatore avversario.
Euro 500,00 BRIAN LIGNANO CALCIO
Per inosservanza dell’obbligo di presenza dell’ambulanza di soccorso ai bordi del campo.
Euro 500,00 RAVENNA F.C. 1913
Per avere propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco un cestino pieno di rifiuti in seguito a un atteggiamento provocatorio di un calciatore avversario.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
CERAMICOLA GIAMPAOLO (IMOLESE CALCIO 1919)
Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara.
BERNARDINI MARCO (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)
Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo della Terna Arbitrale.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
MARIE SAINTE ANDREW DELLY (OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.)
Per avere rivolto espressioni irriguardose nei confronti del Direttore di gara. Inoltre profferiva espressioni blasfeme.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
GUERINI FILIPPO (BRENO)
Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo della Terna Arbitrale.
KONATE DRAMANE (NUOVA IGEA VIRTUS A.S.D.)
Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara.
DE RINALDIS MATTEO (OLTREPO FBC)
Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara.
STRECHIE ROBERTO GABRIEL (REAL CALEPINA F.C. SSDARL)
Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DE MARINO MARIO (AKRAGAS 2018 SRL)
Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.
SENESE ALBERTO (AVEZZANO CALCIO AR.L.)
Per avere a gioco fermo colpito con un pugno in testa un calciatore avversario che cadeva a terra. Si rendeva necessario l’intervento dei medici. ( R A – R AA )
ALESSIO MATTIA (BRIAN LIGNANO CALCIO)
Per avere colpito nel primo tempo un avversario con un pugno al volto.
LAZAZZERA ALESSIO (CASSINO CALCIO 1924)
Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.
ELEZAJ ORION (CASTELFIDARDO S.S.D. ARL)
Per avere, a gioco fermo, spinto un calciatore avversario facendolo cadere a terra, successivamente lo spingeva nuovamente rivolgendogli espressione offensiva.
LORDKIPANIDZE DAVID (RAVENNA F.C. 1913)
Per avere attinto con uno sputo al volto un calciatore avversario.
Fonte: LND.IT