Brindisi, la possibilità di dimezzare la penalizzazione era una occasione ghiotta, che la società pugliese non poteva trascurare. Anche se le possibilità di raggiungere un risultato positivo, erano davvero poche, la S.S. Brindisi Football Club S.r.l. ci ha provato. L’ esito del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del CONI ha messo fine alla questione, confermando la penalizzazione. In aggiunta sono state addebitate al sodalizio pugliese euro 3.000 di spese.
Il Brindisi resta ultimo in classifica nel Girone H di Serie D.
La formazione di Nicola Ragno domani è attesa dalla trasferta di Angri. Al “Novi”, contro la locale formazione grigiorossa, va di scena l’undicesima giornata di campionato.
Di seguito riportiamo l’intero dispositivo.
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data 8 novembre 2024, ha assunto le seguenti determinazioni:
HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. n. 52/2024, presentato, in data 30 settembre 2024, dalla S.S. Brindisi Football Club S.r.l. contro la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC avverso la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC n. 0021/CFA-2024-2025 (Registro procedimenti n. 0008/CFA/2024-2025 – Registro procedimenti n. 0009/CFA/2024-2025), depositata, completa di motivazioni, il 27 agosto 2024 e comunicata in pari data, con la quale sono stati respinti i reclami proposti dalla società ricorrente avverso le decisioni del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0013/TFNSD/2024-2025 del 17 luglio 2024 (che ha irrogato, a carico della S.S. Brindisi F.C. S.r.l., la penalizzazione di 4 punti, oltre € 2.000,00 di ammenda) e n. 0015/TFNSD/2024-2025 del 22 luglio 2024 (che ha irrogato, a carico della suddetta ricorrente, la penalizzazione di 2 punti, oltre a € 2.000,00 di ammenda); nonché avverso tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla decisione impugnata.
PER L’EFFETTO, HA CONFERMATO LA DECISIONE IMPUGNATA; HA, ALTRESI’, LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE NELLA MISURA DI €3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIGC
Peppe La Rosa