Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 3 Ottobre 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano
CILIVERGHE MAZZANO – CLUB MILANO S.S.D. A R.L. Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal CLUB MILANO S.S.D. A.R.L. con il quale si richiede che venga inflitta alla POL. CILIVERGHE MAZZANO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 6, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto il calciatore ORLANDI ALESSANDRO, schierato con il n. 9 dalla POL. CILIVERGHE MAZZANO, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato con la predetta società sportiva; lette la memoria difensiva della POL. CILIVERGHE MAZZANO in cui si afferma che la pratica di tesseramento per il calciatore ORLANDI ALESSANDRO è stata presentata e firmata elettronicamente in data 2 agosto 2024, ma concretamente presa in carico dall’ufficio competente solo in data 4 settembre 2024 e validata il successivo 18 settembre 2024. Pertanto, chiede che venga respinto il ricorso e omologato il risultato della gara ottenuto sul campo;
– lette le memorie autorizzate del CLUB MILANO S.S.D. A.R.L. con cui si insite per l’accoglimento del reclamo, affermando che l’utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è possibile dal giorno successivo all’autorizzazione FIGC e non a quello che segue il deposito telematico della richiesta di tesseramento.
– rilevato che, con dichiarazione del 30 settembre 2024, inoltrata su richiesta di codesto Giudice sportivo, l’ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti chiaramente afferma che il calciatore ORLANDI ALESSANDRO, nato il 17/03/2005, risulta essere tesserato per la POL. CILIVERGHE MAZZANO dal 2 agosto 2024.
P .Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di Ciliverghe – Club Milano 2-0; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della CLUB MILANO S.S.D. A.R.L.
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Fonte: LND.it