Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Massimo Romeo, con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 30 Settembre 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano
SOCIETA’
AMMENDA
Per avere propri sostenitori, al termine del primo tempo, lanciato sputi all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, uno dei quali colpiva un A.A. ad una gamba ( R AA )
Euro 700,00 CIVITANOVESE CALCIOSSDARL
Per avere propri sostenitori, per la intera durata del secondo tempo, intonato cori offensivi e minacciosi all’indirizzo della Terna Arbitrale. ( R AA )
Euro 500,00 ALBENGA UNIONE SPORTIVA
Per inosservanza dell’obbligo di presenza dell’ambulanza di soccorso ai bordi del campo.
DIRIGENTI
INIBIZIONE FINO AL 15/10/2024
OBBIETTIVO ANTONIO SALVATO (CASARANO CALCIO S.R.L.)
Per avere, nel corso di una mass confrontation, raggiunto la panchina avversaria e tenuto comportamento intimidatorio nei confronti di alcuni calciatori avversari. ( R AA )
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE
SPAGNA STEFANO (CIVITANOVESE CALCIOSSDARL)
Espulso per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con un calcio, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al Direttore di gara e, ponendogli le mani sul petto, gli rivolgeva espressione offensiva.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
ROMERO AXEL LUIS EDGAR (CASTRUMFAVARA)
Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MAWETE CHRIST JESUS (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.
VITIELLO DOMENICO (POGGIBONSI S.R.L.)
Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MBAYE IBRAHIME (ENNA CALCIO S.C.S.D.)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.
BRUNO LUCA (NISSA F.C. S.R.L.)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.
COSTANZO PASQUALE (OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.
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Fonte: LND.IT