Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 816 pf 23-24 adottato nei confionti dei Sig.ri Giuseppe IODICE, Nàzario MATACHIONE, e della società PORTICI FBC, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIUSEPPE IODICE, all’epoca dei fatti Amministratore Unico della società Portici FBC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 delle N.O.I.F. e all’art. 4, comma 4, del Regolamento LND, poiché dal luglio del 2023, data di cessione della piopiietà della società Real Aversa 1925 dal Presidente della società, sig. Guglielmo Pellegrino, alla Casa Reale holding Spa, agiva, unitamente al sig. Nazario Matachione, da realegestoie della stessa, pur non ricoprendo cariche ufficiali ed essendo già tesserato come Amministratore Unico della Portici FBC, sino alla data di esclusione della società dal campionatodi Eccellenza, omettendo altresì di dare al Comitato Regionale Campania comunicazione della variazione degli organi sociali, così come previsto dall’art. 37 delle N.O.I.F. e dall’art. 4, comma 4, del Regolamento LND;
NAZARIO MATACHIONE, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato svolgente attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la società Real Aversa 1925, in violazione dell’art. 4, conina 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 delle N.O.I.F. e all’art. 4, comma 4, del Regolamento LND, ]3OlChé dal luglio del 2023, data di cessione della piopiietà della società Real Aversa 1925 dal Presidente della società, sig. Guglielmo Pellegrino, alla Casa Reale holding Spa, agiva, unitamente al sig. Giuseppe Iodice, Amministratore Unico della società Portici FBC, da reale gestore della stessa, pur non ricoprendo cariche ufficiali e non essendone tesserato, sino alla data di esclusione della società dal campionato di Eccellenza, oniettendo altresì di dare al Comitato Regionale Campaniacomunicazione della variazione degll organi sociali, così come previsto dall’art. 37 delle N.O.I.F.e dall’art. 4, comma 4, del Regolamento LND;
PORTICI FBC, per responsabilità diietta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di GiustiziaSpoitiva, per i fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione e addebitabili al Sig. GiuseppeIodice;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nazario MATACHIONE e dal Sig. Giuseppe IODICE in proprio e, in qualità di legale rappresentante,per conto della società PORTICI FBC;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da palte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non lla formulato osservazioni 1n ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’app11cazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e di C 3.000,00 (tremila/00) di anunenda per il Sig. Giuseppe IODICE, di 3 (tre) mesi di inibizione da scontaisi al momento di un eventualetesseramento pei il Nazario MATACHIONE, e di C 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per lasocietà PORTICI FBC;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovi anno essere versate alla Federazione Italiana GiuocoCalcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005.03309.000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 gioi ni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2024
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Biunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina