Con il comunicato 117, viene messa la parola fine alla gara tra San Marzano e Ardea, con le relative polemiche conseguenti.
Di seguito la decisione del giudice sportivo:
SAN MARZANO CALCIO – N.F. ARDEA CALCIO,
“Il Giudice Sportivo
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SAN MARZANO CALCIO – N.F. ARDEA CALCIO 1- 0;
3) di addebitare sul conto della U.S. 1913 N.F. ARDEA CALCIO la tassa di reclamo;
4) di condannare la N.F. ARDEA CALCIO al pagamento delle spese in favore della SAN MARZANO CALCIO, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell’art. 55, comma 1, C.G.S.”
Fonte: LND.it