Come da previsione arriva oggi la sconfitta a tavolino per il Piacenza, che nella gara contro il Desenzano, valevole per la settima giornata di ritorno del girone B di serie D, persa già sul campo per 0-1, aveva clamorosamente sbagliato le sostituzioni, infrangendo la regola degli under.
Quest’oggi con il Comunicato Ufficiale N, 89 il Giudice Sportivo ha confermato che il reclamo della società ospite era fondato, così come già ampiamente risaputo.
Questo il testo del comunicato:
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PIACENZA CALCIO1919SSDARL – CALCIO DESENZANO
Il Giudice Sportivo
– letto il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, CALCIO DESENZANO SSD ARL, con il quale si chiede sia
inflitta al PIACENZA CALCIO 1919 SRL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S., per
avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo
tempo, la norma sull’impiego dei calciatori “giovani”;
– rilevato che il PIACENZA CALCIO 1919 SRL è scesa in campo, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Dipartimento
Interregionale, pubblicato il 1 luglio 2023 per la stagione sportiva 2023/2024 con 4 calciatori di cui uno nato dal 1º gennaio 2006
(Bassanini Riccardo, n. 37) e tre nati dal 1º gennaio 2004 (Moro Luca,n. 12, Ndoye Moussa Seck, n. 18 e Iob Simone n. 24 ), ma nel
corso del secondo tempo procedeva alla sostituzione di tre dei quattro calciatori e più precisamente: all’ 11′ del secondo tempo, il n.
18 Ndoye Moussa Seck (classe 2004) con il n. 2o Toure Amadou (classe 2003), al 30° del secondo tempo, il n. 24 Iob Simone
(classe 2004) con il n. 11 Zini Andrea (classe 1998) e il n. 37 Bassanini Riccardo (classe 2006) con il n. 38 Napoletano Antonio
(classe 2006);
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– rilevato che la sostituzione effettuata al 30° del secondo tempo determinava la violazione dell’obbligo d’impiegare, per l’intera
durata della gara, almeno quattro calciatori under, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Dipartimento Interregionale.
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere al PIACENZA CALCIO 1919 SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.