Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti, Avv. Massimo Romeo e Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 16 maggio 2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
PREANNUNCIO DI RECLAMO
PLAY OUT SERIE D
GARE DEL 14/ 5/2023 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SEREGNO CALCIO S.R.L – BRENO
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa’ U.S.D.BRENO ai sensi dell’art.67 del C.G.S., nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
RECLAMO
SEREGNO CALCIO S.R.L – BRENO Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. BRENO, con il quale si richiede che venga inflitta alla U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell’art. 10, co. 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore KOMATE DRAMANE (nato il 12.04.1994) che nel corso della stagione sportiva è stato tesserato presso quattro diverse società, di cui due professionistiche e due dilettantistiche, così violando la limitazione stabilita dall’art. 95, comma 2 delle NOIF.
– lette le Controdeduzioni fatte pervenire U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. con cui si chiede il rigetto del reclamo;
– rilevato come codesto Giudice sportivo ha già avuto modo di pronunciarsi sulla fattispecie di cui al reclamo in oggetto, con la decisione di cui al Com. Uff. n. 130 del 26 aprile 2023, in cui ha accolto analogo reclamo proposto dalla Real Calepina F.C. SSDARL, dopo aver preso atto:
- della comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore KOMATE DRAMANE (nato il 12.04.1994) per la stagione 2022/2023 è stato tesserato per quatto diversi sodalizi, vale a dire: 1) come professionista dall’Hellas Verona il 2.8.2022; 2) come professionista da società albanese (tesseramento estero) il 5.8.2022; 3) come dilettante dalla Aglianese Calcio il 2.9.2022; 4) come dilettante dall’U.S. Seregno Calcio S.r.l. il 10.12.2022;
- dell’applicabilità dell’art. 95, comma 2, NOIF anche nei confronti dei calciatori dilettanti che siano stati tesserati nel corso della medesima stagione sportiva anche per società professionistiche
- dell’avvenuto superamento, con l’ultimo e quarto tesseramento presso l’U.S. Seregno Calcio S.r.l., del numero massimo, pari a tre, di società con cui era possibile per il calciatore KOMATE DRAMANE tesserarsi.
– rilevato come la Corte Sportiva d’Appello Nazionale – III sezione, con Decisione n. 209/CSA/2022-2023 del 3 maggio 2023, pronunciata su reclamo con procedura d’urgenza numero 250/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. 1913 Seregno Calcio in data 27.04.2023, ha annullato la decisione affermando che codesto Giudice Sportivo “avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto del tesseramento federale del calciatore Konate Dramane in favore della U.S. Seregno e, conseguentemente, della sua partecipazione a pieno titolo alla gara in questione”, ritenendo altresì irrilevante ai fini del decidere la “corretta interpretazione da riservare all’art. 95, comma 2”.
– Rilevato come sulla vicenda, la medesima Corte Sportiva d’Appello Nazionale, ha rimesso gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza affinché proceda ai “necessari approfondimenti (…) circa le modalità del tesseramento del calciatore nel corso della presente stagione sportiva”.
P.Q.M.,
Delibera:
– di respingere il reclamo;– di omologare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l – U.S.D. BRENO 0-0 d.t.s.
– di addebitare la tassa di reclamo sul conto della U.S.D. BRENO
Vincenzo Gaudio