Decisioni del Giudice Sportivo
Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Massimo Romeo, assistito dal Sostituto Avv. Luca Longhi con la
collaborazione del rappresentante dell’A.I.A. Sandro Capri, del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari e
dell’addetta alla Segreteria Barbara Teti, nella seduta dell’ 11 aprile 2023, ha adottato le decisioni che di seguito
integralmente si riportano:
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 7/ 4/2023 PORTOGRUARO CALCIO – CAMPODARSEGO
Il Giudice Sportivo:
– letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dal CAMPODARSEGO, con il quale si chiede sia inflitta al
PORTOGRUARO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10 comma 6 del C.G.S., per avere detta
società violato, a seguito della sostituzione di un calciatore della propria squadra effettuata nel corso del secondo tempo, la norma
sull’impiego dei calciatori “fuori quota” per la partecipazione al Campionato Nazionale “Juniores Under 19”;
– esaminato il rapporto di gara e rilevato che dalla distinta ufficiale del PORTOGRUARO CALCIO risultano schierati nella formazione
iniziale, ai fini che qui rilevano:
– il n. 3 Del Rosso Matteo, nato il 21.03.2003;
– il n. 5 Diamante Leonardo, nato l’ 1.07.2003;
– il n. 9 Burigotto Enrico, nato il 21.09.2003;
– rilevato che, al 49° minuto del secondo tempo la società PORTOGRUARO CALCIO procedeva alla sostituzione del n. 9, Burigotto
Enrico (classe 2003) con il n. 17 Michelutto Elia, nato il 20.02.2003 (classe 2003);
– rilevato che la sostituzione effettuata al 49° del secondo tempo determinava la violazione dell’obbligo d’impiegare, per l’intera
durata della gara e con la sola eccezione della fase finale del Campionato Nazionale Juniores Under 19, fino ad un massimo di tre
calciatori “fuori quota”, così come previsto dal C.U. n.1, stagione sportiva 2022/2023 del Dipartimento Interregionale, il quale
espressamente stabilisce che l’inosservanza della disposizione sarà punita con la sanzione della perdita della gara.
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere al PORTOGRUARO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.
Per le altre decisioni consultare il comunicato in allegato:
Redazione