La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi a Roma il 13 Febbraio 2020 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:
1) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BONFIGLIO/S.S.D.MARSALA CALCIO S.R.L.
Con reclamo datato 19/11/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. il sig.Francesco BONFIGLIO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.900,00 a titolo di residuo del
compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19. La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Francesco BONFIGLIO della somma di €.3.900,00.
2) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VIRDIS/SSD ARL SAVONA FBC
Con reclamo datato 30/12/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA FBC il sig. Francesco VIRDIS, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.600,00 a titolo di residuo del compenso
globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19. La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis
comma 5 del Regolamento L.N.D. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA FBC al pagamento in favore del sig. Francesco VIRDIS della somma di €.3.600,00.
3) RICORSO DEL CALCIATORE Marco TOGNONI/SSD ARL SAVONA FBC
Con reclamo datato 19/12/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA FBC il sig. Marco TOGNONI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.6.700,00 a titolo di residuo del compenso
globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19. La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis
comma 5 del Regolamento L.N.D. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA FBC al pagamento in favore del sig. Marco TOGNONI della somma di €.6.700,00.
4) RICORSO DEL CALCIATORE Pablos Andres GARBINI/SSD ARL SAVONA FBC
Con reclamo datato 19/12/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA FBC il sig.Pablo Andres GARBINI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.900,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA FBC al pagamento in favore del sig.Pablo Andres GARBINI della somma di €.3.900,00.
5) RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro TROIANELLO/ A.S.D. F.C. S.S. NOLA 1925
Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 22/11/2019 il sig.Gennaro TROIANELLO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D. F.C. S.S.NOLA 1925 al pagamento della somma di €.6.528,00,quale residuo, previsto, dall’accordo economico stipulato
con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25 bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio
e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. F.C. S.S.NOLA 1925, al pagamento in favore del sig. Gennaro TROIANELLO della somma di
€.6.528,00.
6) RICORSO DEL CALCIATORE Michele GREGORIO/ A.C.CREMA 1908 S.S.D. A.R.L.
Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 19/11/2019 il sig.Michele GREGORIO, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.C.CREMA 1908 S.S.D. A.R.L. al pagamento della somma di €.2.400,00,quale residuo, previsto, dall’accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19. Si rileva preliminarmente, che, in data 17/01/2020 la Società ha fatto pervenire copia di un bonifico bancario a favore del ricorrente a totale copertura della cifra richiesta P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
7) RICORSO DEL CALCIATORE Giordano MACCARRONE/ SSD ARL CALCIO FOGGIA 1920
La Commissione Accordi Economici,
• Letti gli atti del procedimento;
• Sentite le parti;
• Vista la concorde richiesta presentata delle parti, all’esito della discussione, di trasmissione degli
atti alla F.I.G.C.-Procura Federale, per violazione dell’art. 4 del C.G.S ed, altresì, per violazione del
Protocollo di Intesa A.I.C./L.N.D;
• Ritenuta la necessità di consentire la valutazione della Procura in ordine all’eventuale esistenza di profili di illecito disciplinare;
P.Q.M.
Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla F.I.G.C.- Procura Federale per le valutazioni di sua competenza, sospendendo qualsiasi valutazione e decisione in merito.
8) RICORSO DEL CALCIATORE Edoardo CIZZA/A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D.AVC VOGHERESE 1919
Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 28/12/2019 il sig. Edoardo CIZZA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 al pagamento della somma di €.4.000,00,quale residuo, previsto,
dall’accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25 bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919, al pagamento in favore del sig.Edoardo CIZZA della somma di €.4.000,00.
9) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia PALMA/A.S.D.ISERNIA FBC
Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 7/01/2020 il sig. Mattia PALMA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.ISERNIA FBC al pagamento della somma di €.2.000,00,quale residuo, previsto, dall’accordo economico stipulato con la stessa relativamente
alla Stagione Sportiva 2018/19. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25 bis
del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ISERNIA FBC, al pagamento in favore del sig. Mattia PALMA della somma di €.2.000,00.
10) RICORSO DEL CALCIATORE Edenilson BERGONSI/ A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI
Con reclamo, trasmesso tramite PEC in data 7/01/2020 il sig.Edenilson BERGONSI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI al pagamento della somma di €.5.540,00,quale residuo, previsto, dall’accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2019/20,maturato e non percepito, fino alla data dell’11/12/2019 in quanto poi svincolato. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25 bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI al pagamento in favore del sig. Edenilson BERGONSI della somma di €.5.540,00.
11) RICORSO DEL CALCIATORE Omar GAYE/S.S.D.VIAREGGIO 2014 ARL
Con reclamo datato 9/08/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici e alla SSD VIAREGGIO 2014 Arl, il sig.Omar GAYE, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/2019. La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD VIAREGGIO 2014 Arl al pagamento in favore del sig. Omar GAYE, della somma di €.2.400,00.
ERRATA CORRIGE AL CU N.174 del 27 Novembre 2019
Alla pagina n. 2 leggasi:
3) Ricorso del calciatore Luigi Marco Andrea SPATARO/A.S.D.FRANCAVILLA CALCIO 1927
Con reclamo datato 16/09/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.FRANCAVILLA CALCIO 1927 il sig. Andrea SPATARO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.600,00 a titolo di residuo del compenso
globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19 La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis
comma 5 del Regolamento L.N.D. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.FRANCAVILLA CALCIO 1927 al pagamento in favore del sig. Andrea SPATARO della somma di €.600,00.